TABELLA PER IL CALCOLO DELLE QUOTE EREDITARIE NELLE SUCCESSIONI LEGITTIME

Chiamati a succedere per legge

Quote del patrimonio ereditario spettanti

Solo il coniuge  

Tutto

Il coniuge e un figlio

Meta’ a testa

Il coniuge e due figli

1/3 al coniuge e 2/3 ai due figli

Il coniuge e piu’ di due figli

1/3 al coniuge e 2/3 a tutti i figli

Solo il coniuge, fratelli e sorelle

2/3 al coniuge e 1/3 ai fratelli e sorelle (*)

Solo il coniuge fratelli, sorelle e genitori

2/3 al coniuge, 1/3 altri (ai genitori almeno ¼) (*)

Solo un figlio 

Tutto

Solo piu’ figli

Tutto suddiviso in parti uguali

Solo un genitore

Tutto

Solo due genitori

Meta’ a testa

Solo genitori, fratelli e sorelle

Suddiviso in parti uguali (ai genitori almeno ½) (*)

Solo fratelli e sorelle

Tutto, suddiviso in parti uguali  (*)

Solo i nonni

A meta’ tra nonni paterni e materni

Solo bisnonni o altri ascendenti

Tutto a chi ha il grado di parentela piu’ vicino

Solo altri parenti

Entro il sesto grado al parente piu’ vicino che esclude gli altri

AVVERTENZE:

Se tra i chiamati a succedere per legge ci sono discendenti del defunto, essi escludono ogni altro parente e concorrono con il solo coniuge superstite. Quest’ultimo concorre invece, oltre che  con i figli del defunto, anche con gli ascendenti legittimi, fratelli (e sorelle) del defunto, sempre che, come gia’ detto, non ci siano discendenti.

(*)i fratelli e le sorelle unilaterali ( consanguinei se dello stesso padre e di madre diversa e uterini se della stessa madre ma di padre diverso), quando concorrono con i germani, conseguono la meta’ della quota che va ai germani.

Nella tabella sono evidenziati i casi previsti dagli artt. 565 e seguenti di cui al Titolo II, del Libro II “Delle Successioni” del vigente Codice Civile.che si consiglia di consultare anche per meglio comprendere le ipotesi di concorso (e di esclusione) tra le diverse linee e gradi di parentela.

La suestesa tabella va pero’ letta anche tenendo conto dell’istituto della rappresentazione (artt. 467 e seguenti del c.c.) che ha luogo quando un chiamato a succedere per legge che sia figlio o fratello o sorella del defunto dante causa, non possa (per premorienza, indegnita’, ecc..) o non voglia accettare l’eredita’, ed opera facendo subentrare nel luogo e nel grado del loro ascendente (figlio fratello o sorella del dante causa che non puo’ o non vuole succedere) i suoi discendenti, cioe’ i figli di quest’ultimo (che sono i nipoti “di nonno” o di “zio” del dante causa)..

Va inoltre tenuto conto che nel caso in cui un chiamato per legge a succedere non possa o non voglia accettare l’eredita’ e non operi nei suoi confronti la rappresentazione, la sua quota va a vantaggio degli altri chiamati dello stesso ordine.