TABELLA PER IL CALCOLO DELLE QUOTE EREDITARIE NELLE SUCCESSIONI LEGITTIME
Chiamati a succedere per legge |
Quote del patrimonio ereditario spettanti |
Solo il coniuge |
Tutto |
Il coniuge e un figlio |
Meta’ a testa |
Il coniuge e due figli |
1/3 al coniuge e 2/3 ai due figli |
Il coniuge e piu’ di due figli |
1/3 al coniuge e 2/3 a tutti i figli |
Solo il coniuge, fratelli e sorelle |
2/3 al coniuge e 1/3 ai fratelli e sorelle (*) |
Solo il coniuge fratelli, sorelle e genitori |
2/3 al coniuge, 1/3 altri (ai genitori almeno ¼) (*) |
Solo un figlio |
Tutto |
Solo piu’ figli |
Tutto suddiviso in parti uguali |
Solo un genitore |
Tutto |
Solo due genitori |
Meta’ a testa |
Solo genitori, fratelli e sorelle |
Suddiviso in parti uguali (ai genitori almeno ½) (*) |
Solo fratelli e sorelle |
Tutto, suddiviso in parti uguali (*) |
Solo i nonni |
A meta’ tra nonni paterni e materni |
Solo bisnonni o altri ascendenti |
Tutto a chi ha il grado di parentela piu’ vicino |
Solo altri parenti |
Entro il sesto grado al parente piu’ vicino che esclude gli altri |
AVVERTENZE:
Se tra i chiamati a succedere per legge ci sono discendenti del defunto, essi escludono ogni altro parente e concorrono con il solo coniuge superstite. Quest’ultimo concorre invece, oltre che con i figli del defunto, anche con gli ascendenti legittimi, fratelli (e sorelle) del defunto, sempre che, come gia’ detto, non ci siano discendenti.
(*)i fratelli e le sorelle unilaterali ( consanguinei se dello stesso padre e di madre diversa e uterini se della stessa madre ma di padre diverso), quando concorrono con i germani, conseguono la meta’ della quota che va ai germani.
Nella tabella sono evidenziati i casi previsti dagli artt. 565 e seguenti di cui al Titolo II, del Libro II “Delle Successioni” del vigente Codice Civile.che si consiglia di consultare anche per meglio comprendere le ipotesi di concorso (e di esclusione) tra le diverse linee e gradi di parentela.
La suestesa tabella va pero’ letta anche tenendo conto dell’istituto della rappresentazione (artt. 467 e seguenti del c.c.) che ha luogo quando un chiamato a succedere per legge che sia figlio o fratello o sorella del defunto dante causa, non possa (per premorienza, indegnita’, ecc..) o non voglia accettare l’eredita’, ed opera facendo subentrare nel luogo e nel grado del loro ascendente (figlio fratello o sorella del dante causa che non puo’ o non vuole succedere) i suoi discendenti, cioe’ i figli di quest’ultimo (che sono i nipoti “di nonno” o di “zio” del dante causa)..
Va inoltre tenuto conto che nel caso in cui un chiamato per legge a succedere non possa o non voglia accettare l’eredita’ e non operi nei suoi confronti la rappresentazione, la sua quota va a vantaggio degli altri chiamati dello stesso ordine.